Davide Marziali - Risk Controller |
Con questo intervento desideriamo soffermarci su un tema che
sta destando molta apprensione presso i cittadini, specialmente tra le
persone di età più avanzata. Proveremo a chiarirne gli aspetti pratici,
spiegando anche dove qualche volta le banche possono avere un
atteggiamento eccessivamente restrittivo.
Data la natura della materia, tuttavia, non è possibile esimersi da
qualche passaggio normativo e tecnico, del quale ci scusiamo in anticipo
stante il nostro obiettivo di semplificare il più possibile.
Tra i provvedimenti contenuti nel decreto legge n. 201 del 6
dicembre 2011, c’è quello in cui il Governo Monti ha ulteriormente
ritoccato al ribasso la soglia limite per il trasferimento contanti (e
di titoli al portatore) tra soggetti diversi portandolo da euro 2.500,00
ad euro 1.000,00. La normativa antiriciclaggio, e precisamente l’art.
49 del dlgs 231/2007, infatti, prevede il divieto di trasferimento di
denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore
o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a
qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di
trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il
trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti
inferiori alla soglia (ma riconducibili ad una operazione unitaria sotto
il profilo economico) che appaiono artificiosamente frazionati al solo
fine di eludere la norma. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito
per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste
Italiane S.p.A.
Tale ultima previsione, unitamente al fatto che la norma parla di
trasferimento contanti tra soggetti diversi, dovrebbe essere stata
sufficiente a chiarire il fatto che questo limite vale solo tra soggetti
privati e non anche per operazioni di versamento o prelevamento sul
proprio conto corrente.
Le informazioni in nostro possesso ci dicono che questo principio
potrebbe non essere stato probabilmente recepito da alcune banche che,
interpretando con eccessivo rigore la norma, hanno asserito che non è
più possibile fare prelevamenti o versamenti per importi maggiori o
uguali ad euro 1.000 e, alcune volte, segnalato erroneamente come
violazione amministrativa semplici operazioni di versamento e/o
prelevamento oltre la soglia fissata dalla legge.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dovuto quindi
emanare la circolare esplicativa del 4 novembre 2011 (quando la soglia
era di euro 2.500,00 ma il principio è valido anche oggi che la soglia è
stata portata ad euro 1.000,00) per chiarire che le operazioni di
prelevamento e/o versamento di denaro contante richieste dal cliente al
di sopra del limite fissato dall’art. 49, non configurano
automaticamente una violazione e, pertanto, non comportano l’obbligo di
segnalazione ai sensi dell’art. 51 del dlgs 231/2007. Tale comunicazione
è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere
violata la normativa, elementi che devono essere indicati nella
comunicazione che la banca segnalante invia all’Amministrazione (e dal 6
dicembre anche all’Agenzia delle Entrate) in modo da consentire alla
stessa la valutazione dell’esistenza dei presupposti di una violazione
dell’art. 49 comma 1 relativo alla movimentazione del contante.
Per raccogliere tali elementi molte banche hanno predisposto un
modulo con la dichiarazione del cliente circa la
provenienza/destinazione del contante versato/prelevato in conto
corrente: tale modulo non essendo previsto dalla legge non è
obbligatorio e quindi il rifiuto da parte del cliente di fornire tali
informazioni non comporta l’obbligo per la banca di effettuare una
segnalazione per violazione dell’art. 49 sulla movimentazione del
contante.
L’unico obbligo posto dalla normativa antiriciclaggio è
infatti quello di procedere all’adeguata verifica della clientela in
occasione di accensione di rapporti continuativi o di operazioni
occasionali, indipendentemente dal fatto che siano effettuate
con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro
collegate per realizzare un’operazione frazionata, che comportino il
trasferimento di mezzi di pagamento per importi >= ad euro 15.000,00
(molte banche per policy interna hanno abbassato tale importo ad euro
5.000 che corrisponde al limite minimo raggiunto il quale un’operazione
viene comunque considerata frazionata dal sistema informatico e fatta
confluire nell’Archivio Unico Informatico).
L’adeguata verifica della clientela consiste nell’identificazione,
oltre che del soggetto che effettua l’operazione, anche del titolare
effettivo, dello scopo e natura del rapporto o operazione richiesta e
del profilo economico-finanziario del cliente: tali informazioni il
cliente è obbligato a fornirle all’intermediario; andando incontro alle
sanzioni penali previste dall’art. 55 del D. Lgs. N. 231/2007 in caso di
dichiarazione mendace.
Se è vero quindi che un rifiuto da parte di un cliente di
fornire informazioni per operazioni in contanti superiori o pari ad euro
1.000 non è sufficiente all’intermediario per effettuare una
segnalazione di infrazione amministrativa dell’art. 49 relativo
al trasferimento di contanti, ciò non esime lo stesso intermediario dal
valutare l’operazione, unitariamente ad altre poste in essere
precedentemente o nei giorni seguenti dal cliente e al profilo di
rischio dello stesso che la Banca ha tracciato in base alle informazioni
raccolte in sede di adeguata verifica, al fine di valutare se si è in
presenza di un’operazione sospetta di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo.
Ricordiamo che, contrariamente a quanto previsto nel codice penale,
nella nozione amministrativa di riciclaggio introdotta dal dlgs 231/2007
vengono comprese anche le violazioni fiscali di rilevanza penale che
invece in passato venivano escluse in quanto considerate
“autoriciclaggio”.
La norma in sostanza mira a combattere il riciclaggio e l’evasione
fiscale limitando l’utilizzo di strumenti di pagamento che non siano
tracciabili.
Quindi per effettuare pagamenti maggiori o uguali a 1.000 euro oggi si dispone principalmente dei seguenti strumenti:
* bonifico;
* ricevuta bancaria, cambiale, bollettini mav/rav;
* assegno non trasferibile sia bancario che circolare;
* moneta elettronica (carte di credito e bancomat).
Se poi si vuole comunque regolare la transazione in contanti il
passaggio della somma dovrà avvenire per il tramite di un intermediario
finanziario abilitato che provvederà a registrare nell’archivio unico
informatico, unitamente all’importo dell’operazione, sia il soggetto
cedente che il soggetto ricevente acquisendo sottoscrizione su appositi
moduli e garantendo così la tracciabilità dell’operazione.
Tale limite è operativo sin dal 6 dicembre 2011 ma la sanzione,
dall’1 al 40% della somma trasferita, è prevista solo a decorrere dal 31
gennaio 2012 per dar modo ai cittadini di adeguare gradualmente i loro
comportamenti e agli operatori commerciali di organizzarsi per
consentire ai loro clienti il pagamento tramite strumenti di moneta
elettronica (basti pensare a chi effettua vendite tramite internet con
la necessità di adeguare le procedure informatiche).
Potete trovare l’avviso al pubblico esposto nelle bacheche delle nostra filiali o visitando il nostro sito all’indirizzo http://www.bancaprovinciamacerata.it/trasparenza/informativa-al-pubblico.html.
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