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martedì 17 aprile 2012

Dalla BPrM un nuovo prodotto a sostegno delle famiglie

L'istituto di credito presenta ASSOpiù, un conto corrente totalmente gratuito anche nei bolli, con in più una copertura assicurativa ed un fido di 1.000 euro con istruttoria semplificata.

La Banca della Provincia di Macerata è una società per Azioni privata, il cui capitale è detenuto da una pluralità di soggetti che hanno investito in essa da un minimo di 1.000 euro a importi anche molto più rilevanti. Gli investitori si aspettano naturalmente un utile dal loro investimento e pertanto l'attività della Banca è finalizzata alla creazione di valore. Il fatto è che si può creare valore solo allo scopo di accumulare sempre più mezzi finanziari oppure si può scegliere, come ha fatto la Banca della Provincia di Macerata, di crescere creando contemporaneamente servizi e vantaggi per il territorio di riferimento. Questo punto, che ci sembra davvero importante e distintivo, trova applicazione pratica in varie iniziative.

Nello specifico, in questo momento, una importante declinazione del nostro modo di operare è quello del lancio del nuovissimo Conto ASSOpiù.

L'idea è semplice: un servizio di base come il conto corrente non deve a nostro avviso intaccare una risorsa primaria per le famiglie come lo stipendio e quindi il conto è totalmente gratuito, anche nell'imposta di bollo, ove applicabile. Ma non solo: infatti il conto ASSOpiù prevede, sempre gratuitamente, una copertura assicurativa in caso di perdita involontaria d'impiego o di invalidità permanente e, per garantire un minimo di accesso al credito alle famiglie anche, su richiesta, un fido in conto corrente di 1.000 euro con istruttoria semplificatissima.
La gratuità del servizio, il piccolo credito ed una copertura gratuita contro eventi molto sentiti in questo periodo, esprimono la chiara e concreta volontà della Banca della Provincia di Macerata di fare business insieme alle famiglie, ai professionisti ed alle piccole imprese del territorio in una relazione di reciproco vantaggio.
La gratuità del conto, fino a concorrenza delle attuali misure di imposta di bollo, è garantita dalla Banca per sempre, a conferma della volontà di instaurare rapporti seri e credibili, non basati su effimere promozioni di corto respiro ma sul desiderio di costruire insieme il reciproco futuro.

Per le condizioni di dettaglio e per saperne di più potete cliccare qui.
In tempi difficili è opportuno scegliere bene la propria banca. Chi ha preferito la Banca della Provincia di Macerata ha effettuato una buona scelta.

lunedì 2 aprile 2012

Past due, una realtà da non sottovalutare

Andrea Pazzaglia - Vice Direttore Generale della Banca della Provincia di Macerata
Dal 1° gennaio sono in vigore nuove regole di segnalazione degli sconfini in Centrale Rischi, ed ogni impresa che gode di credito presso una banca e lo utilizza deve conoscerle.



Che cos’è il Past Due? Una realtà da non sottovalutare, per le sue “tangibili” conseguenze. Vediamo di che cosa si tratta.

Il 31 dicembre scorso è scaduta la deroga temporanea, prevista dalla direttiva di recepimento di Basilea 2, accordata al sistema bancario italiano. Dal primo gennaio 2012, quindi, prende efficacia la nuova regola in tema di segnalazione degli sconfinamenti in Centrale Rischi: le banche dovranno segnalare i crediti scaduti o sconfinati da più di 90 giorni (past due), anziché da più di 180 giorni, secondo quanto stabilito tra le banche centrali dei Paesi del G10 relativo ai requisiti patrimoniali delle banche, cioè dall’accordo Basilea 2. Unica eccezione, almeno per tutto il 2012 e sino all’entrata in vigore della direttiva di recepimento di Basilea 3, prevista per il 1° gennaio 2013, viene riservata alle banche (poche) che utilizzano sistemi di rating interni validati dall’Autorità di vigilanza e limitatamente ai soli portafogli retail, nonché verso EE.PP.; queste potranno segnalare gli sconfini dopo 180 giorni, anzichéi 90 previsti. Un primo chiarimento: la segnalazione si genera solo in presenza di sconfinamenti “continuativi”; l’interruzione dello sconfino, anche per un giorno, determina l’avvio di un nuovo conteggio.
Quale deve considerarsi il fine di questa regola? In buona sostanza, la riduzione dei termini, da 180 a 90 giorni, per le segnalazioni di sconfino in Centrale Rischi ha l’obiettivo di migliorare i processi creditizi, in modo da orientare le scelte di merito nell’erogazione di credito e nel costo da applicare ai  finanziamenti. Un meccanismo che, però, impatta significativamente sia sulle Imprese, che sulle Banche, e cercherò di spiegarne le ragioni.

Gli effetti del Past Due per le imprese
Spesso – sino ad oggi – il Sistema, nell’ambito di un positivo ed elastico rapporto tra banca ed impresa, ha avuto l’inclinazione a tollerare – quasi considerando fisiologiche situazioni tendenti al patologico – posizioni di sconfinamento per lunghi periodi.
Ovviamente stiamo parlando di ipotesi dove prevalgono ragioni di “ordinaria gestione” del rapporto, dove si crede di “possedere” la relazione in termini di conoscenza, di valutazione, di rispondenza, non certo di imprese in stato pre-comatoso.

Oggi le nuove regole di Basilea 2 oggettivizzano invece, in maniera puntuale, che lo sconfinamento oltre 90 giorni deve far considerare l’impresa in stato di difficoltà.
I flussi di ritorno della Centrale Rischi, visibili da parte di tutte le banche che affiancano la singola impresa (o di quelle autorizzate dall’impresa stessa a venirne in possesso, per motivi istruttori), evidenzieranno tali sconfini, determinando nei sistemi di controllo delle banche stesse l’accensione di “alert” con consequenziali:
- difficoltà di accesso a nuove linee di credito e, se concesse, applicazione di condizioni superiori
- applicazione di maggiori costi anche per le linee di credito già godute, causa il “degrado” del merito creditizio evidenziato dal nuovo “status”
- possibile passaggio del rischio ad “incaglio” o, quantomeno, in uno stato di “osservazione”, dove rimarrà posizionato almeno per i sei mesi successivi alla verifica del venir meno dello sconfino
- attivazione di misure atte ad un alleggerimento dell’esposizione e/o ad un riposizionamento del rischio in termini di mitigazione, attraverso l’utilizzo dei più appropriati strumenti .

Solo le condizioni elencate di seguito potranno concorrere, in maniera molto sensibile, ad aiutare le imprese a nonincorrere nelle problematiche previste dal Past Due. Questi elementi sono:
- la corretta gestione nell’utilizzo del credito concesse
- il riuscire ad anticipare le possibili esigenze creditizie, attivandosi per l’ottenimento di adeguate soluzioni finanziarie
- il rappresentare puntualmente alla banca, in sede istruttoria o di revisione, le fasi produttive, commerciali e finanziarie della propria impresa, al fine di valutarne le necessità, cicliche e non cicliche
-l’ottenere, oltre alle necessarie linee di credito, un minimo di elasticità di cassa e, se si negoziano titoli in conto, un adeguato fido per libera disponibilità assegni (sottolineo che la Centrale Rischi opera per saldi liquidi, non contabili, e ogni segnalazione mensile rappresenta l’istantanea “fotografata” dalle banche sugli utilizzi – l’ultimo giorno di ogni mese – del credito concesso)
- l’evitare la concentrazione a fine mese di crediti da smobilizzare e debiti da pagare, cercando invece di scadenzarli in date diverse e lungo tutti i trenta giorni.

Indubbiamente questo “appuntamento” cade in un momento di forte crisi del sistema economico e di sensibile maggiore difficoltà ad accedere al credito, rispetto a prima. Ecco quali sono gli effetti del Past Due per le banche:
Volendo semplificare, possiamo affermare che, per una banca, registrare un deterioramento del proprio portafoglio crediti (ad esempio, tante “nuove” posizioni in stato di difficoltà, a seguito della variazione dei termini di segnalazione degli sconfinamenti) significa dover registrare un maggior assorbimento di capitale, per effetto di un calcolo peggiorativo nella ponderazione dei singoli rapporti deteriorati.
Ciò determina la necessità di un più elevato patrimonio di vigilanza (a fronte, però, della stessa massa di impieghi, ma peggiorati in termini di qualità), che, a sua volta, comporta alla  banca il possedere minori risorse patrimoniali da dedicare agli impieghi.
E’ facile comprendere che potendo impiegare di meno, la banca registrerà una diminuzione della redditività.
Contemporaneamente tale situazione si riverbera sulle imprese, in termini di peggioramento delle condizioni di accesso al credito, sia in senso stretto (costo del denaro o “pricing”), sia in termini di volumi.
In conclusione, al termine di questo flash sul problema e sulle sue implicazioni “tangibili ed immediate”, è necessario che imprese e banche siano vigili e non sottovalutino la questione.

Il consiglio è di anticipare il più possibile, con le proprie banche, un tavolo di analisi della situazione della propria Impresa, supportati in questo anche dal proprio commercialista o consulente, al fine di verificare la eventuale necessità di far ricorso a correttivi che, nel contempo, possano essere d’aiuto sia all’impresa, attraverso  interventi più tecnici e specifici alle proprie esigenze, scongiurando per il seguito le tensioni, che alle banche, per esempio con l’utilizzo di strumenti di mitigazione del rischio, in particolare Consorzi Fidi o Fondo di Garanzia del M.C.C. o operazioni assistite da diversa tipologia di garanzia.
Più sarà qualitativo e franco il colloquio ed il confronto tra impresa e banca, maggiore sarà il grado di comprensione dei problemi e più facile potrà essere la risoluzione dei medesimi.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete contattare l’Area Crediti della Banca della Provincia di Macerata.

lunedì 19 marzo 2012

Aggiornamento su applicazione imposta di bollo su Strumenti Finanziari

Con riferimento all'articolo "Manovra Governo Monti: istruzioni per l'uso della banca" del 05/01/2012, nella prima stesura del Decreto Fiscale approvato il 24 febbraio u.s. dal Governo, che ha modificato il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa del Dpr 642/1972, restava in una sorta di limbo la qualificazione contrattuale del conto di deposito, che restava la forma più economica in assoluto, potendo contare su un costo di bollo pari a quello originario: 1,81 euro annui.

La novità è che ora il conto deposito rientra nella tipologia degli Strumenti Finanziari diversi da Conti correnti e Libretti di risparmio. Entreranno pertanto nella categoria di strumenti che pagheranno lo 0,10% per il 2012 (min. 34,20 max 1.200 euro) e 0,15% dal 2013 (nessun tetto).

Viceversa le forme tecniche di conto corrente e di libretto a risparmio, ancorché vincolati, restano nella categoria che gode di tassazione meno onerosa: per le persone fisiche, nessun bollo fino a giacenze pari ad euro 5.000 e bollo fisso di 34,20 euro annui su giacenze superiori a 5.000 euro.
Per l'individuazione di forma tecnica tra quelle sopra indicate fa fede il contratto, che deve espressamente indicare una o l'altra tra le forme possibili.
Va detto che la materia è tutt'ora in divenire, siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti che, non appena disponibili, saranno prontamente pubblicati.

Va detto che la materia è tutt'ora in divenire, siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti che, non appena disponibili, saranno prontamente pubblicati.

Affrancamento fiscale

Roberto Chientaroli - Responsabile Area Finanza e Marketing


Per i risparmiatori che detengano presso Banche o Sim piccoli o grandi patrimoni in Strumenti Finanziari, entro il 31 marzo 2012, esercitando l'opzione dell'affrancamento fiscale, sarà possibile ottenere risparmi di imposta in alcuni casi anche molto significativi.

Vediamo come.





La nuova disciplina operativa dal 1° gennaio 2012

Dal 1 gennaio 2012, è entrata in vigore la tassazione di plusvalenze e rendite finanziarie al 20 per cento, con poche eccezioni (titoli di Stato e pochissimo altro). Nella maggior parte dei casi, ciò comporta un aumento del prelievo, che fino allo scorso 31 dicembre, era fissato al 12,5%. L'opzione dell'AFFRANCAMENTO FISCALE è una novità introdotta dal dl 138/11, la manovra bis che ha previsto la possibilità, per i risparmiatori, di chiudere i conti al 31 dicembre 2011, tassando gli eventuali guadagni latenti, quelli cioè, non ancora realizzati, su azioni, obbligazioni, fondi comuni, ed altri Strumenti Finanziari, al 12,5% (la vecchia aliquota), ottenendo, così, il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati a fine 2011. Si tratta in estrema sintesi di una "vendita simulata" allo scopo di pagare sulle plusvalenze presenti al 31/12/2011 (ma non realizzate perché gli strumenti finanziari non sono stati venduti) la tassazione del 12,50% anziché quella nuova del 20%.

Un esempio per meglio comprendere

I proventi in conto capitale (compro un titolo a 90 ed oggi vale 100) vengono tassati "per cassa", ossia quando viene realizzata effettivamente la vendita. Per questo motivo il risparmiatore con un ipotetico titolo in portafoglio comprato a 90 che ha valore 100 al 31 dicembre, può scegliere tra:

1- rimandare la tassazione della eventuale plusvalenza a quando venderà il titolo, con l'aliquota del 20%,
2- tassare al 12,5% il guadagno di 10, (che di fatto non è stato ancora realizzato), facendo così diventare di 100 il costo del titolo, (che costituisce la base per la plusvalenza futura, ottenuta dalla vendita tassata al 20%).

La convenienza della scelta 2 è evidente, dato che non modifica in nessun modo le mie scelte ma va unicamente ad impattare sul livello di tassazione. Tale opzione è, appunto, l'AFFRANCAMENTO FISCALE.
Per completezza bisogna aggiungere che per ciò che riguarda le minusvalenze, quelle realizzate entro il 31 Dicembre 2011 potranno essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal 1° Gennaio 2012, limitatamente però al 62,5% del loro ammontare.

Soggetti interessati.

Il decreto del Mef stabilisce che l'affrancamento è possibile solo in riferimento alle attività finanziarie detenute da privati, al di fuori pertanto dell'esercizio di impresa commerciale. Per esse, si può scegliere di assoggettare a tassazione, con un'aliquota del 12,5 per cento, le plusvalenze che siano latenti alla data del 31 dicembre 2011, su partecipazioni non qualificate, come le azioni e quote di partecipazioni in società commerciali, titoli obbligazionari, valute estere, metalli preziosi, derivati eccetera, che compongono quei redditi diversi indicati all'articolo 67, comma 1, del Tuir, dalle lettere c-bis a c-quinquies, insieme ai guadagni prodotti sulle quote di fondi comuni di investimento mobiliari e di Sicav.

Cosa cambia se l'investimento è in valuta estera?

Se la forma di espressione dell'attività finanziaria è la valuta estera, occorre tenere in considerazione l'ultimo cambio rilevato alla data del 31 dicembre 2011, per calcolare la plusvalenza latente al 31 dicembre 2011, considerando in modo particolare che:

• nell'ipotesi di partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati, l'ultimo valore di mercato disponibile è quello considerato al 31 dicembre 2011;
• al contrario, nel caso di partecipazioni non qualificate non negoziate in mercati regolamentati, il valore della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, cui l'attività finanziaria si riferisce, determinato sulla base dell'ultimo bilancio approvato prima del 31 dicembre 2011, oppure di un'apposita relazione giurata di stima
• nel caso di altri strumenti finanziari che non sono partecipativi, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato negoziati in mercati regolamentati, l'ultimo valore di mercato disponibile è quello corrente al 31 dicembre 2011;
• da ultimo nell'ipotesi di altri strumenti finanziari, anche questi non partecipativi, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato non negoziati in mercati regolamentati, nonché per i crediti, il valore al 31 dicembre 2011 deve risultare da apposita relazione di stima.

Il calcolo dell'Imposta su Fondi Comuni e Sicav.

Per ciò che riguarda i fondi comuni e Sicav, l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale viene applicata sulla differenza fra il valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2011 e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.

Come si esercita l'opzione?

L'opzione viene esercitata in maniera diversa a seconda dei casi. Per tutti i rapporti in regime amministrato (la maggior parte dei rapporti intrattenuti con Banche e Sim), si attiva attraverso una comunicazione scritta e resa entro il 31 marzo 2012 all'intermediario con cui il contribuente intrattiene il rapporto; l'opzione si esercita tramite lo stesso intermediario che raccoglie l'imposta dal cliente richiedente, deposita e versa l'importo entro il 16 maggio 2012. E' pertanto fondamentale che il contribuente, nel presentare la richiesta di affrancamento, costituisca presso l'intermediario la provvista per far fronte all'imposta "agevolata". I contribuenti che si trovino in regime dichiarativo (e per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo non incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto), esercitano direttamente l'opzione nel modello Unico 2012. Il 12,5 per cento deve essere versato entro il termine per saldare le imposte sui redditi che sono dovute in base alla dichiarazione.

Clicca qui per leggere uno stralcio del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011 tratto dalla G.U. n.292 del 16/12/2011.

martedì 6 marzo 2012

Decalogo per richiedere un prestito

I suggerimenti della Banca della Provincia di Macerata per un accesso al credito più agevole
Staff dell’Area Crediti della Banca della Provincia di Macerata

Nel particolare momento di crisi finanziaria che stiamo vivendo, con le banche sempre più attente e prudenti, può diventare un’impresa non facile richiedere ed ottenere un nuovo finanziamento.
Nell’intento di rendere più agevole la cosa, suggeriamo alcuni accorgimenti utili.
E’ buona regola non richiedere più di quello di cui si ha bisogno. E’ utile quindi giustificare con fatture pro-forma, preventivi ed ogni altra eventuale documentazione necessaria a mostrare l’utilizzo delle somme richieste.
Un tema delicato è quello delle garanzie. La migliore garanzia che si può dare è la presentazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, purché la scadenza del contratto sia successiva a quella del finanziamento richiesto, ed una busta paga “congrua” con il relativo programma/piano di ammortamento.
Nella norma, il rapporto tra rata mensile e importo della busta paga, al netto di eventuali impegni preesistenti, dovrebbe essere 1:3 (capacità di rimborso); qualora tale rapporto non venga rispettato l’ente finanziatore potrebbe richiedere l’intervento di un soggetto garante.
Alcuni esempi di calcolo di adeguata capacità di rimborso:
Richiesta mutuo chirografario di 20.000 euro a 48 mesi, per ristrutturazione abitazione, tasso fisso 8,60%, corrispondente ad una rata mensile fissa di 493 euro.

CASO 1: stipendio netto mensile del richiedente euro 1.700;
impegno preesistente per finanziamento acquisto auto euro 200;
reddito disponibile (1.700 – 200) = euro 1.500
1.500/3 = 500, importo compatibile con la rata derivante dal finanziamento richiesto.  

CASO 2: pensione netta mensile del richiedente euro 700;
stipendio netto mensile del soggetto garante euro 1.500;
impegno preesistente del garante per mutuo acquisto casa euro 500;
reddito disponibile (700 + 1.500) – 500 = euro 1.700
1.700/3 = 566, importo compatibile con la rata derivante dal finanziamento richiesto. 

E’ consigliabile dichiarare eventuali impegni finanziari e gli immobili posseduti, specificando se già gravati da ipoteca. In questo caso fare i furbi non paga. Infatti sono dati che l’istituto successivamente potrà verificare accedendo a banche dati informatiche (centrale rischi banca d’italia, crif, cerved, ecc.). Occorre ricordare che la dichiarazione di informazioni non veritiere può comportare il mancato accoglimento della richiesta, con conseguente segnalazione di rifiuto nelle relative banche dati informative, limitando le possibilità di ottenere il finanziamento anche presso altri istituti.
Per ogni tipologia di finanziamento sono previste durate diverse; a puro titolo esemplificativo:
mutuo ipotecario = max 25/30 anni;
mutuo chirografario = max 7 anni;
credito al consumo = max 5 anni.

Nell’attuale contesto di crisi economica generalizzata, con gravi ripercussioni sul mondo del lavoro, dove anche il classico posto fisso non rappresenta più una garanzia per lo stesso lavoratore, la sottoscrizione di una polizza assicurativa che garantisca la restituzione del prestito in caso di morte, incidente o perdita posto di lavoro, è sicuramente ben vista dall’istituto di credito e di fatto rappresenta una “forte” garanzia anche a favore del richiedente stesso. 

Di seguito si riepiloga la documentazione da presentare per la richiesta di un finanziamento:
documento d’identità e codice fiscale;
ultime 2 buste paga;
ultimo modello cud;
ultima denuncia dei redditi;
documentazione attestante eventuali redditi aggiuntivi (es.: copia contratti di locazione su immobili di proprietà);
contratto o preventivo relativo a spese da sostenere o fatture da pagare.

Lo staff delle filiali e dell’Ufficio Crediti della Banca della Provincia di Macerata rimarrà a vostra completa disposizione per qualsiasi esigenza.

martedì 21 febbraio 2012

Per chi non riesce a pagare la rata del mutuo

Toni Guardiani - Responsabile Area Crediti

Dal 30 novembre 2011, oltre 55.000 mutui in Italia, pari a circa 7 miliardi di debito residuo, sono stati sospesi, garantendo alle famiglie interessate una liquidità complessiva di oltre 420 milioni di euro, pari a € 7.636,00 a famiglia (fonte Banca d'Italia). Alla luce di questi dati, in un momento così delicato in cui tutti noi siamo chiamati a duri sacrifici economici e finanziari, ci e' sembrato opportuno fornire alcune informazioni utili per chi ha già contratto un mutuo per l'acquisto della casa, e si trova in seria difficoltà a rispettare il pagamento delle rate alle relative scadenze.

Sospensione mutui, arriva la proroga per le famiglie in difficoltà

E' stata prorogata al 31 luglio 2012 la possibilità di presentare la domanda per la sospensione delle rate dei mutui, prevista nel "Piano Famiglia dell'Abi". Si tratta della terza proroga e fa seguito ad una nuova intesa raggiunta tra l'Abi e 13 associazioni dei consumatori.
Ricordiamo che l'accordo, risalente a dicembre 2009, prevede (previa richiesta del cliente) la sospensione per una sola volta e per un periodo pari ad almeno 12 mesi, dei mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali destinati all'acquisto, costruzione, o ristrutturazione di abitazione principale, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto).

Tale agevolazione è stata prevista per le famiglie in difficoltà, le quali devono soddisfare i seguenti requisiti per poter usufruire di tale facilitazione:

- mutuo iniziale (solo se erogato a persone fisiche) non superiore ai 150mila euro;
- reddito familiare non superiore a 40mila euro annui lordi;
- perdita del lavoro, entrata in cassa integrazione o evidenti condizioni di non autosufficienza.

Tali requisiti devono sussistere alla data del 30 giugno 2012, cioè un mese prima del termine previsto per la scadenza delle domande.
Il cliente dovrà presentare l'apposito modulo di richiesta alla propria banca, corredato dalla documentazione che attesti i requisiti necessari alla sospensione. La banca, acquisita la richiesta, si impegna ad attivare la sospensione entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della stessa. Il cliente può, in qualsiasi momento, chiedere il riavvio dell'ammortamento e in tal caso non può più richiederne la sospensione. Qualora non fossero soddisfatti i requisiti previsti, l'istituto di credito ha l'obbligo di comunicarlo al cliente entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.
Importante sottolineare che la sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Non va comunque dimenticato che durante il periodo di sospensione gli interessi continuano a maturare, e possono poi essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, a seconda se la sospensione avvenga per la sola quota capitale o anche per la quota interessi.

Si precisa, inoltre, che sono stati inclusi anche i mutui che presentano ritardi nei pagamenti, purché non superiori a 90 giorni consecutivi, solo nel caso in cui tale ritardo sia avvenuto successivamente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell'ammortamento (perdita del lavoro, entrata in cassa integrazione o evidenti condizioni di non autosufficienza). Sono invece esclusi dall'agevolazione i mutui con durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni e quelli a rata concordata (rata fissa, durata variabile).

E' possibile, consultare l'elenco delle banche aderenti e le relative condizioni applicate sul sito dell'Abi o chiedere informazioni direttamente all'Ufficio Crediti della Banca della Provincia di Macerata.

 

venerdì 10 febbraio 2012

Conti corrente base

Ferdinando Cavallini - Direttore Generale della BPrM
Fra i provvedimenti che il Governo Monti ha emanato per risanare l’Italia, rileva, fra il molto altro, l’obbligo per le banche di prevedere “conti corrente base”, a condizioni predefinite – cioè con tariffe agevolate – nei quali far affluire stipendi e pensioni che, come noto, se di importo superiore a 1.000 euro, non possono più essere erogati in contanti. Questa misura, a mio giudizio, ha una grande rilevanza sociale, economica e in termini di ammodernamento del paese. Sul piano sociale, mi appare molto importante che nessuno sarà più privato della possibilità di usufruire dei servizi bancari, a prescindere dalla “consistenza” del suo conto corrente e quindi dalla sua forza economica.  Tutti potranno essere titolari di un conto corrente (anche le carte prepagate con iban possono in senso lato essere considerate conti correnti); tutti potranno andare in giro senza eccessivi timori di subire fenomeni di microcriminalità perché la disponibilità di moneta elettronica (cioè di carte di credito e di debito) li mette comunque in condizione di assolvere a qualsiasi pagamento prontamente e in totale sicurezza. Si introducono indubbi elementi di equità sostanziale fra i cittadini con conseguente innalzamento qualitativo delle regole di convivenza. Sul piano economico, la misura sarà probabilmente utile per ridurre la circolazione del contante e per aumentare il numero dei pagamenti che ciascuno di noi effettua con la cosiddetta moneta elettronica. Ciò porterà sia un beneficio generale, sia un vantaggio per tutti coloro che la utilizzano.

Infatti:
•     i risultati preliminari di una indagine sul costo dei servizi di pagamento presso gli intermediari e gli esercenti commerciali, promossa nel 2010 nell’ambito dell’Eurosistema, mostrano che in Italia l’uso del contante nei pagamenti al dettaglio incide per più di mezzo punto percentuale di PIL (fonte Banca d’Italia);
•    in Italia, gli utilizzatori di strumenti di pagamento diversi dal contante, non hanno potuto beneficiare appieno dei rilevanti risparmi conseguiti con lo sviluppo dei pagamenti innovativi (in Europa le commissioni pagate dagli utenti sono diminuite nel 2010 dello 0,5%),  proprio per l’ancora basso utilizzo di strumenti elettronici e la conseguente difficoltà di applicare politiche tariffarie incentivanti, soprattutto nel comparto dei micropagamenti.

Sul piano dell’ammodernamento del paese, oltre all’indubbio rilievo che le misure adottate possono produrre in materia di contrasto alle attività di riciclaggio, mi piace ricordare che nel 2010 il numero di operazioni di pagamento per abitante con strumenti alternativi al contante sono state in Italia solo 66, a fronte delle 176 rilevate in media nei paesi dell’area dell’euro nel corso del 2009 (fonte Banca d’Italia). In realtà, nel nostro paese, il contante risulta essere lo strumento più utilizzato nei micropagamenti (90 per cento dei casi), anche perché i consumatori non percepiscono che esso è il mezzo di pagamento più oneroso per gli elevati costi di produzione e gestione, nonchè per i fenomeni illeciti che gli operatori possono subire. Ora è importante che le Banche amplifichino l’azione del governo e pertanto operino con assoluta trasparenza e un approccio di vicinanza al cliente. E’ assolutamente necessario trasformare in atti concreti quella volontà di fare sistema che tutti i protagonisti della vita civile invocano. E’ determinante adottare tutte le iniziative per favorire i cittadini, soprattutto quelli appartenenti alle fasce più deboli, e accompagnarli all’utilizzo di strumenti e comportamenti che tornano a vantaggio di tutti e che ci avvicinano all’Europa. La Banca della Provincia di Macerata (http://www.bancamacerata.it/prodotti/conto-asso.html) farà la sua parte.