Non poche preoccupazioni hanno destato le novità in merito
alla trasmissione delle movimentazioni che le banche e gli altri operatori finanziari saranno
tenuti ad effettuare mensilmente all’Agenzia delle Entrate.
Rodolfo Zucchini - Resp. Area Legale e Uffic |
In proposito gli articoli 11 e 11-bis del D. L. 6 dicembre
2011, n. 201, convertito – con modificazioni – dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Manovra Monti),
così recitano (tra parentesi le novità apportate in sede di conversione):
estratto dell’art. 11 (commi 2, 3, 4
e 4-bis)
Emersione
di base imponibile
2. A far
corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori
finanziari sono obbligati a comunicare
periodicamente all'anagrafe tributaria
le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui
all'articolo 7, sesto comma,
del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, ed ogni
informazione relativa ai
predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie
indicate nella predetta disposizione. ((I dati comunicati sono archiviati
nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria prevista
dall'articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
e successive modificazioni. ))
3. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, ((sentiti )) le associazioni di
categoria degli operatori finanziari ((e
il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al
comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni
relative ai rapporti strettamente
necessarie ai fini
dei controlli fiscali.
Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di
sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei
dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di
decadenza previsti
in materia di
accertamento delle imposte
sui redditi. ))
4. Oltre che ai fini previsti
dall'articolo 7, undicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate
ai sensi dell'articolo
7, sesto comma, del predetto
decreto e del precedente comma 2 sono
utilizzate dall'Agenzia
delle entrate ((
per l'elaborazione con
procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con
provvedimento del Direttore della
medesima Agenzia, di specifiche
liste selettive di contribuenti a maggior rischio di
evasione. ))
(( 4-bis. L'Agenzia delle entrate
trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale
sono comunicati i
risultati relativi all'emersione dell'evasione
a seguito dell'applicazione delle
disposizioni di cui ai
commi da 2 a
4. ))
art.
11-bis
Semplificazione degli
adempimenti e riduzione
dei costi di
acquisizione
delle informazioni finanziarie
(( 1. L'espletamento delle procedure nel corso di
un procedimento, le richieste di
informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative
risposte, nonché le
notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari
finanziari, sono effettuati esclusivamente
in via telematica, previa consultazione
dell'archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto
comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
successive modificazioni. Le richieste
telematiche sono eseguite
secondo le procedure già in uso
presso le banche e gli intermediari
finanziari ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con
provvedimento dei Ministri interessati,
da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita l'Agenzia
delle entrate, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
))
In merito è opportuno evidenziare quanto segue:
a)
i dati che saranno trasmessi all’Anagrafe tributaria non potranno
essere utilizzati automaticamente, ma sarà necessario – come in precedenza –
che l’amministrazione finanziaria, per questioni fiscali, o la magistratura,
per ipotesi di reato, abbiano già attivato un accertamento sul soggetto
interessato. Rispetto al passato,
quindi, la novità è più contenuta di quanto in un primo momento si potesse
pensare. Infatti, in virtù della precedente normativa, in sede di verifica
bancaria gli estratti conto dei c/c, dei depositi bancari e degli altri
rapporti (dossier titoli, cassette di sicurezza, ecc.) vengono acquisiti sempre
per via telematica certificata (p.e.c.);
b)
l’Agenzia delle entrate, ad oggi, non ha ancora emanato il necessario
provvedimento tecnico attuativo.
Al momento, dovendo attendere i necessari provvedimenti
tecnici, si ritiene utile evidenziare:
-
l’Agenzia potrà utilizzare i dati ricevuti per l’elaborazione di
specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione (art.
11 – comma 4°). Questa può essere una novità di rilievo, anche se al momento
non sembra sia stata invertita la consecuzione: prima accertamento nominativo e
poi verifica dei dati bancari. Non resta quindi che attendere il provvedimento
in proposito del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
-
il Garante della Privacy si è già pronunciato sul tale normativa
asserendo che il gigantismo della banca dati che ne conseguirà si giustifica
solo con l’emergenza della situazione economica che, una volta superata, sarà
necessario un ripensamento della normativa stessa. Inoltre il Garante della
Privacy ha fatto rilevare che l’Agenzia delle entrate dovrà stabilire che tipo
e quante informazioni acquisire, con quali modalità e chi potrà accedervi. Una volta chiariti questi aspetti, dovranno
essere tarate le misure di sicurezza per la trasmissione, l’archiviazione e la consultazione:
finché il provvedimento non vedrà la luce, il flusso dei dati non inizierà.
In attesa quindi dell’emanazione dei provvedimenti
attuativi, la norma, formalmente in vigore dal 1° gennaio, non può ancora avere
pratica attuazione.
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