giovedì 9 febbraio 2012

Indagini in banca

Non poche preoccupazioni hanno destato le novità in merito alla trasmissione delle movimentazioni che le banche  e gli altri operatori finanziari saranno tenuti ad effettuare mensilmente all’Agenzia delle Entrate.
Rodolfo Zucchini - Resp. Area Legale e Uffic

In proposito gli articoli 11 e 11-bis del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito – con modificazioni – dalla Legge  22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Manovra Monti), così recitano (tra parentesi le novità apportate in sede di conversione):

estratto dell’art. 11 (commi 2, 3, 4 e 4-bis)

Emersione di base imponibile

2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori  finanziari  sono obbligati a  comunicare  periodicamente  all'anagrafe  tributaria  le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di  cui  all'articolo 7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 605, ed ogni  informazione  relativa  ai  predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché  l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. ((I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria prevista dall'articolo 7, sesto  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e  successive modificazioni. ))
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  ((sentiti )) le associazioni di categoria degli operatori  finanziari ((e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite  le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente  necessarie  ai   fini   dei   controlli   fiscali.   Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure  di  sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di
decadenza previsti in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui redditi. ))
  4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo  7,  undicesimo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 605, le informazioni  comunicate  ai  sensi  dell'articolo  7,  sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono  utilizzate dall'Agenzia  delle  entrate  ((  per  l'elaborazione  con  procedure centralizzate, secondo i criteri individuati  con  provvedimento  del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche  liste  selettive  di contribuenti a maggior rischio di evasione. ))
  (( 4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la  quale  sono  comunicati  i  risultati  relativi all'emersione  dell'evasione  a   seguito   dell'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 4. ))
 
art. 11-bis
Semplificazione  degli  adempimenti  e   riduzione   dei   costi   di
acquisizione delle informazioni finanziarie

  (( 1. L'espletamento delle procedure nel corso di un  procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le  relative  risposte,  nonché  le  notifiche  aventi  come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono  effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione  dell'archivio dei rapporti di cui all'articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e  successive modificazioni. Le richieste  telematiche  sono  eseguite  secondo  le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari  finanziari ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati,  da  adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto, sentita l'Agenzia  delle  entrate,  sono  stabilite  le  disposizioni attuative del presente articolo. ))

In merito è opportuno evidenziare quanto segue:
a)       i dati che saranno trasmessi all’Anagrafe tributaria non potranno essere utilizzati automaticamente, ma sarà necessario – come in precedenza – che l’amministrazione finanziaria, per questioni fiscali, o la magistratura, per ipotesi di reato, abbiano già attivato un accertamento sul soggetto interessato.  Rispetto al passato, quindi, la novità è più contenuta di quanto in un primo momento si potesse pensare. Infatti, in virtù della precedente normativa, in sede di verifica bancaria gli estratti conto dei c/c, dei depositi bancari e degli altri rapporti (dossier titoli, cassette di sicurezza, ecc.) vengono acquisiti sempre per via telematica certificata (p.e.c.);
b)       l’Agenzia delle entrate, ad oggi, non ha ancora emanato il necessario provvedimento tecnico attuativo.

Al momento, dovendo attendere i necessari provvedimenti tecnici, si ritiene utile evidenziare:
-          l’Agenzia potrà utilizzare i dati ricevuti per l’elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione (art. 11 – comma 4°). Questa può essere una novità di rilievo, anche se al momento non sembra sia stata invertita la consecuzione: prima accertamento nominativo e poi verifica dei dati bancari. Non resta quindi che attendere il provvedimento in proposito del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
-          il Garante della Privacy si è già pronunciato sul tale normativa asserendo che il gigantismo della banca dati che ne conseguirà si giustifica solo con l’emergenza della situazione economica che, una volta superata, sarà necessario un ripensamento della normativa stessa. Inoltre il Garante della Privacy ha fatto rilevare che l’Agenzia delle entrate dovrà stabilire che tipo e quante informazioni acquisire, con quali modalità e chi potrà accedervi.  Una volta chiariti questi aspetti, dovranno essere tarate le misure di sicurezza per la trasmissione, l’archiviazione e la consultazione: finché il provvedimento non vedrà la luce, il flusso dei dati non inizierà.

In attesa quindi dell’emanazione dei provvedimenti attuativi, la norma, formalmente in vigore dal 1° gennaio, non può ancora avere pratica attuazione.

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