martedì 21 febbraio 2012

Per chi non riesce a pagare la rata del mutuo

Toni Guardiani - Responsabile Area Crediti

Dal 30 novembre 2011, oltre 55.000 mutui in Italia, pari a circa 7 miliardi di debito residuo, sono stati sospesi, garantendo alle famiglie interessate una liquidità complessiva di oltre 420 milioni di euro, pari a € 7.636,00 a famiglia (fonte Banca d'Italia). Alla luce di questi dati, in un momento così delicato in cui tutti noi siamo chiamati a duri sacrifici economici e finanziari, ci e' sembrato opportuno fornire alcune informazioni utili per chi ha già contratto un mutuo per l'acquisto della casa, e si trova in seria difficoltà a rispettare il pagamento delle rate alle relative scadenze.

Sospensione mutui, arriva la proroga per le famiglie in difficoltà

E' stata prorogata al 31 luglio 2012 la possibilità di presentare la domanda per la sospensione delle rate dei mutui, prevista nel "Piano Famiglia dell'Abi". Si tratta della terza proroga e fa seguito ad una nuova intesa raggiunta tra l'Abi e 13 associazioni dei consumatori.
Ricordiamo che l'accordo, risalente a dicembre 2009, prevede (previa richiesta del cliente) la sospensione per una sola volta e per un periodo pari ad almeno 12 mesi, dei mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali destinati all'acquisto, costruzione, o ristrutturazione di abitazione principale, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto).

Tale agevolazione è stata prevista per le famiglie in difficoltà, le quali devono soddisfare i seguenti requisiti per poter usufruire di tale facilitazione:

- mutuo iniziale (solo se erogato a persone fisiche) non superiore ai 150mila euro;
- reddito familiare non superiore a 40mila euro annui lordi;
- perdita del lavoro, entrata in cassa integrazione o evidenti condizioni di non autosufficienza.

Tali requisiti devono sussistere alla data del 30 giugno 2012, cioè un mese prima del termine previsto per la scadenza delle domande.
Il cliente dovrà presentare l'apposito modulo di richiesta alla propria banca, corredato dalla documentazione che attesti i requisiti necessari alla sospensione. La banca, acquisita la richiesta, si impegna ad attivare la sospensione entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della stessa. Il cliente può, in qualsiasi momento, chiedere il riavvio dell'ammortamento e in tal caso non può più richiederne la sospensione. Qualora non fossero soddisfatti i requisiti previsti, l'istituto di credito ha l'obbligo di comunicarlo al cliente entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.
Importante sottolineare che la sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Non va comunque dimenticato che durante il periodo di sospensione gli interessi continuano a maturare, e possono poi essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, a seconda se la sospensione avvenga per la sola quota capitale o anche per la quota interessi.

Si precisa, inoltre, che sono stati inclusi anche i mutui che presentano ritardi nei pagamenti, purché non superiori a 90 giorni consecutivi, solo nel caso in cui tale ritardo sia avvenuto successivamente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell'ammortamento (perdita del lavoro, entrata in cassa integrazione o evidenti condizioni di non autosufficienza). Sono invece esclusi dall'agevolazione i mutui con durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni e quelli a rata concordata (rata fissa, durata variabile).

E' possibile, consultare l'elenco delle banche aderenti e le relative condizioni applicate sul sito dell'Abi o chiedere informazioni direttamente all'Ufficio Crediti della Banca della Provincia di Macerata.

 

Nessun commento:

Posta un commento