Toni Guardiani - Responsabile Area Crediti |
Dal 30 novembre 2011, oltre 55.000 mutui in Italia, pari a circa 7 miliardi di debito residuo, sono stati sospesi, garantendo alle famiglie interessate una liquidità complessiva di oltre 420 milioni di euro, pari a € 7.636,00 a famiglia (fonte Banca d'Italia). Alla luce di questi dati, in un momento così delicato in cui tutti noi siamo chiamati a duri sacrifici economici e finanziari, ci e' sembrato opportuno fornire alcune informazioni utili per chi ha già contratto un mutuo per l'acquisto della casa, e si trova in seria difficoltà a rispettare il pagamento delle rate alle relative scadenze.
Sospensione mutui, arriva la proroga per le famiglie in difficoltà
E' stata prorogata al 31 luglio 2012 la
possibilità di presentare la domanda per la sospensione delle rate dei
mutui, prevista nel "Piano Famiglia dell'Abi". Si tratta della terza
proroga e fa seguito ad una nuova intesa raggiunta tra l'Abi e 13
associazioni dei consumatori.
Ricordiamo che l'accordo, risalente a
dicembre 2009, prevede (previa richiesta del cliente) la sospensione per
una sola volta e per un periodo pari ad almeno 12 mesi, dei mutui
garantiti da ipoteca su immobili residenziali destinati all'acquisto,
costruzione, o ristrutturazione di abitazione principale, a prescindere
dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o
misto).
Tale agevolazione è stata prevista per
le famiglie in difficoltà, le quali devono soddisfare i seguenti
requisiti per poter usufruire di tale facilitazione:
- mutuo iniziale (solo se erogato a persone fisiche) non superiore ai 150mila euro;
- reddito familiare non superiore a 40mila euro annui lordi;
- perdita del lavoro, entrata in cassa integrazione o evidenti condizioni di non autosufficienza.
Tali requisiti devono sussistere alla
data del 30 giugno 2012, cioè un mese prima del termine previsto per la
scadenza delle domande.
Il cliente dovrà presentare l'apposito
modulo di richiesta alla propria banca, corredato dalla documentazione
che attesti i requisiti necessari alla sospensione. La banca, acquisita
la richiesta, si impegna ad attivare la sospensione entro 45 giorni
lavorativi dall'accoglimento della stessa. Il cliente può, in qualsiasi
momento, chiedere il riavvio dell'ammortamento e in tal caso non può più
richiederne la sospensione. Qualora non fossero soddisfatti i requisiti
previsti, l'istituto di credito ha l'obbligo di comunicarlo al cliente
entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.
Importante sottolineare che la
sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di
istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Non va comunque dimenticato che durante
il periodo di sospensione gli interessi continuano a maturare, e possono
poi essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, a seconda
se la sospensione avvenga per la sola quota capitale o anche per la
quota interessi.
Si precisa, inoltre, che sono stati
inclusi anche i mutui che presentano ritardi nei pagamenti, purché non
superiori a 90 giorni consecutivi, solo nel caso in cui tale ritardo sia
avvenuto successivamente al verificarsi degli eventi che consentono di
far scattare la sospensione dell'ammortamento (perdita del lavoro,
entrata in cassa integrazione o evidenti condizioni di non
autosufficienza). Sono invece esclusi dall'agevolazione i mutui con
durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni e quelli a rata
concordata (rata fissa, durata variabile).
E' possibile, consultare l'elenco delle
banche aderenti e le relative condizioni applicate sul sito dell'Abi o
chiedere informazioni direttamente all'Ufficio Crediti della Banca della
Provincia di Macerata.
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