Roberto Chientaroli - Responsabile Area Finanza e Marketing |
Vediamo come.
La nuova disciplina operativa dal 1° gennaio 2012
Dal 1 gennaio 2012, è entrata in vigore
la tassazione di plusvalenze e rendite finanziarie al 20 per cento, con
poche eccezioni (titoli di Stato e pochissimo altro). Nella maggior
parte dei casi, ciò comporta un aumento del prelievo, che fino allo
scorso 31 dicembre, era fissato al 12,5%. L'opzione dell'AFFRANCAMENTO
FISCALE è una novità introdotta dal dl 138/11, la manovra bis che ha
previsto la possibilità, per i risparmiatori, di chiudere i conti al 31
dicembre 2011, tassando gli eventuali guadagni latenti, quelli cioè, non
ancora realizzati, su azioni, obbligazioni, fondi comuni, ed altri
Strumenti Finanziari, al 12,5% (la vecchia aliquota), ottenendo, così,
il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati a fine 2011. Si tratta
in estrema sintesi di una "vendita simulata" allo scopo di pagare sulle
plusvalenze presenti al 31/12/2011 (ma non realizzate perché gli
strumenti finanziari non sono stati venduti) la tassazione del 12,50%
anziché quella nuova del 20%.
Un esempio per meglio comprendere
I proventi in conto capitale (compro un
titolo a 90 ed oggi vale 100) vengono tassati "per cassa", ossia quando
viene realizzata effettivamente la vendita. Per questo motivo il
risparmiatore con un ipotetico titolo in portafoglio comprato a 90 che
ha valore 100 al 31 dicembre, può scegliere tra:
1- rimandare la tassazione della eventuale plusvalenza a quando venderà il titolo, con l'aliquota del 20%,
2- tassare al 12,5% il guadagno di 10,
(che di fatto non è stato ancora realizzato), facendo così diventare di
100 il costo del titolo, (che costituisce la base per la plusvalenza
futura, ottenuta dalla vendita tassata al 20%).
La convenienza della scelta 2 è
evidente, dato che non modifica in nessun modo le mie scelte ma va
unicamente ad impattare sul livello di tassazione. Tale opzione è,
appunto, l'AFFRANCAMENTO FISCALE.
Per completezza bisogna aggiungere che per ciò che riguarda le minusvalenze,
quelle realizzate entro il 31 Dicembre 2011 potranno essere utilizzate
per compensare le plusvalenze realizzate dal 1° Gennaio 2012,
limitatamente però al 62,5% del loro ammontare.
Soggetti interessati.
Il decreto del Mef stabilisce che
l'affrancamento è possibile solo in riferimento alle attività
finanziarie detenute da privati, al di fuori pertanto dell'esercizio di
impresa commerciale. Per esse, si può scegliere di assoggettare a
tassazione, con un'aliquota del 12,5 per cento, le plusvalenze che siano
latenti alla data del 31 dicembre 2011, su partecipazioni non
qualificate, come le azioni e quote di partecipazioni in società
commerciali, titoli obbligazionari, valute estere, metalli preziosi,
derivati eccetera, che compongono quei redditi diversi indicati
all'articolo 67, comma 1, del Tuir, dalle lettere c-bis a c-quinquies,
insieme ai guadagni prodotti sulle quote di fondi comuni di investimento
mobiliari e di Sicav.
Cosa cambia se l'investimento è in valuta estera?
Se la forma di espressione dell'attività
finanziaria è la valuta estera, occorre tenere in considerazione
l'ultimo cambio rilevato alla data del 31 dicembre 2011, per calcolare
la plusvalenza latente al 31 dicembre 2011, considerando in modo
particolare che:
• nell'ipotesi di partecipazioni non
qualificate negoziate in mercati regolamentati, l'ultimo valore di
mercato disponibile è quello considerato al 31 dicembre 2011;
• al contrario, nel caso di
partecipazioni non qualificate non negoziate in mercati regolamentati,
il valore della frazione del patrimonio netto della società,
associazione o ente, cui l'attività finanziaria si riferisce,
determinato sulla base dell'ultimo bilancio approvato prima del 31
dicembre 2011, oppure di un'apposita relazione giurata di stima
• nel caso di altri strumenti finanziari
che non sono partecipativi, rapporti, diritti, valute estere, metalli
preziosi allo stato grezzo o monetato negoziati in mercati
regolamentati, l'ultimo valore di mercato disponibile è quello corrente
al 31 dicembre 2011;
• da ultimo nell'ipotesi di altri
strumenti finanziari, anche questi non partecipativi, rapporti, diritti,
valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato non
negoziati in mercati regolamentati, nonché per i crediti, il valore al
31 dicembre 2011 deve risultare da apposita relazione di stima.
Il calcolo dell'Imposta su Fondi Comuni e Sicav.
Per ciò che riguarda i fondi comuni e
Sicav, l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale viene applicata
sulla differenza fra il valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2011 e
il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.
Come si esercita l'opzione?
L'opzione viene esercitata in maniera
diversa a seconda dei casi. Per tutti i rapporti in regime amministrato
(la maggior parte dei rapporti intrattenuti con Banche e Sim), si attiva
attraverso una comunicazione scritta e resa entro il 31 marzo 2012
all'intermediario con cui il contribuente intrattiene il rapporto;
l'opzione si esercita tramite lo stesso intermediario che raccoglie
l'imposta dal cliente richiedente, deposita e versa l'importo entro il
16 maggio 2012. E' pertanto fondamentale che il contribuente, nel
presentare la richiesta di affrancamento, costituisca presso
l'intermediario la provvista per far fronte all'imposta "agevolata". I
contribuenti che si trovino in regime dichiarativo (e per le quote o
azioni di organismi di investimento collettivo non incluse in un
rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto),
esercitano direttamente l'opzione nel modello Unico 2012. Il 12,5 per
cento deve essere versato entro il termine per saldare le imposte sui
redditi che sono dovute in base alla dichiarazione.
Clicca qui
per leggere uno stralcio del Decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze del 13 dicembre 2011 tratto dalla G.U. n.292 del
16/12/2011.
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